10 Cose da sapere sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Le Risposte alle Domande più frequenti sulla valutazione del rischio stress

Ecco le risposte che chiariranno molti dubbi sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Per maggiori informazioni consultate anche la pagina per le aziende sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato.

1. Ogni quanto va effettuata la valutazione rischio stress, ci sono scadenze?

La valutazione del rischio stress da lavoro, in base alla normativa del d.lgs. 81/2008, dev’essere effettuata periodicamente.
Spetta al Datore di Lavoro decidere ogni quanto effettuare la valutazione del rischio stress. Normalmente si indica che tale valutazione debba avvenire ogni due o tre anni (come nel documento INAIL), e in ogni caso di fronte a cambiamenti significativi che lascino ipotizzare una diversa esposizione ai fattori di stress, come modifiche al processo produttivo, all’organizzazione del lavoro.

2. La valutazione del rischio stress da lavoro correlato è obbligatoria?

Si,  l’obbligo di valutare il rischio da stress correlato al lavoro è in vigore dal 31 dicembre 2010, per tutte le aziende italiane. Obbligo esplicitato nell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.

 3. Cosa sono le Check list e come vanno utilizzate?

Le check list (liste di controllo) sono strumenti osservazionali che possono essere utilizzati per raccogliere elementi oggettivi e verificabili, possibili indicatori di situazioni di stress lavoro-correlato. Tali strumenti vanno utilizzati da personale adeguatamente formato. Sono strumenti a valenza collettiva che prendono in considerazione gruppi di lavoratori. Quindi non va assolutamente somministrata ai singoli lavoratori.

4. Cosa dice il documento “valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato” dell’ INAIL?

Il documento prodotto dall’INAIL è uno strumento di valutazione che è coerente con le indicazioni della commissione consultiva, l’accordo europeo e la normativa di riferimento. Il documento INAIL però non è l’unico strumento disponibile (sia come check-list per la fase preliminare, sia come questionario per la fase approfondita). E’ possibile adottare anche altri strumenti con le stesse caratteristiche, che si avvalgono di strumenti validati e scientificamente fondati e che seguono le indicazioni della Commissione consultiva. Ad esempio il Metodo Cesvor per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, prende in considerazione un numero maggiore di fattori e in modo più approfondito, con l’obiettivo di dare un valore aggiunto e di fornire indicazioni concrete di miglioramento.

 5. Qual è la normativa di riferimento per la valutazione rischio stress lavoro correlato?

La Lettera Circolare 23692 del 18.11.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riporta le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente in ordine allo stress lavoro-correlato.
Trattasi di un documento di particolare importanza in quanto delinea in maniera cogente il livello minimo di ottemperanza nei confronti degli obblighi in tema di rischio stress lavoro-correlato, per tutte le aziende pubbliche e private in cui trova applicazione il D.Lgs. 81/08.

6. Dopo aver valutato i rischi come si procede? Quali sono le tappe del processo?

Le tappe del processo di valutazione del rischio stress sono:

1) Azioni propedeutiche che comprendono:
– individuazione dei soggetti aziendali, eventualmente affiancati da consulenti esterni, che partecipano al processo di valutazione (costituzione del team di valutazione);
– scelta dello strumento di valutazione (metodo da seguire);
– formazione dei soggetti valutatori, sul metodo scelto, se necessaria;
– individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative in cui suddividere l’azienda, in ragione dell’effettiva organizzazione aziendale;
– definizione delle modalità con cui sentire i lavoratori o gli RLS\RLST, in relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto.
Su tutti gli aspetti sopra citati devono essere consultati gli RLS, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs 81/08.
2) Valutazione preliminare.
3) Individuazione e attuazione degli interventi correttivi, se necessari, in base ai risultati della valutazione preliminare.
4) Verifica dell’efficacia degli interventi attuati.
5) Eventuale Valutazione approfondita, ove gli interventi correttivi siano risultati insufficienti.
6) Individuazione e attuazione di ulteriori interventi correttivi, se necessari, in base ai risultati della valutazione approfondita.
7) Monitoraggio e aggiornamento della valutazione.

7. Quali tempi generalmente occorrono per l’attuazione delle varie fasi del processo di valutazione?

I tempi per realizzare la valutazione preliminare devono essere coerenti con la dimensione e la complessità aziendale, in relazione al numero di partizioni organizzative o gruppi omogenei. Per le grandi aziende la fase preliminare potrebbe durare diversi mesi.
Inoltre vanno successivamente aggiunti i tempi di attuazione di eventuali misure correttive e la verifica della loro efficacia

L’eventuale valutazione approfondita, dopo la messa in atto di misure correttive derivanti dalla valutazione preliminare, potrà comportare tempi variabili sulla base del tipo di strumento utilizzato e del numero di gruppi omogenei o partizioni organizzative che la richiedono.

8. Qual è il ruolo del RLS nella valutazione del rischio stress?

Nella fase preliminare il RLS contribuisce attivamente alla valutazione attraverso check-list, raccoglie informazioni dai lavoratori sui fattori di contesto e fattori di contenuto e partecipa all’individuazione delle soluzioni.

Nella fase di valutazione approfondita il RLS favorisce la partecipazione dei lavorator e partecipa alla individuazione delle soluzioni.

9. Qual è lo scopo della valutazione preliminare?

Lo scopo della valutazione preliminare è quello di verificare l’esistenza di condizioni disfunzionali dell’organizzazione del lavoro e del suo contesto ambientale e relazionale potenzialmente stressogene per i lavoratori e alcuni indicatori di effetto (eventi sentinella) per capire se emergono elementi che possono determinare condizioni di stress e fornire indicazioni sulle misure di prevenzione necessarie, verificando se quelle in essere sono adeguate o se ne devono essere adottate altre.

10. Quali sono i contenuti minimi del DVR in relazione alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ?

In relazione alle disposizioni dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e alle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, il documento di valutazione del rischio deve corrispondere alla specifica realtà aziendale e riportare l’intero percorso di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato che l’azienda ha seguito.

Nello specifico:

  • descrizione dell’azienda e dell’attività lavorativa, che contenga gli elementi utili a giustificare il criterio di individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative;
  • criteri e metodi di valutazione e figure aziendali coinvolte;
  • modalità con la quale sono stati sentiti i lavoratori in rapporto ai fattori di contenuto e contesto;
  • formazione delle figure aziendali coinvolte, ove effettuata;
  • azioni comunicative ed informative, per tutti i lavoratori, ove intraprese
  • individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori o delle partizioni organizzative per ognuna delle quali è stata effettuata la valutazione e esplicitazione del criterio adottato per l’individuazione;
  • analisi del rischio e risultati (valutazione preliminare, verifica dell’efficacia di interventi adottati ed eventuale valutazione approfondita);
  • misure di prevenzione, sia quelle in atto, sia quelle da adottare con interventi correttivi in base all’esito della valutazione;
  • il piano attuativo delle misure e degli interventi, con l’indicazione dei soggetti aziendali che vi devono provvedere;
  • pianificazione del monitoraggio nel tempo ed aggiornamento periodico.

Fonti:

  • STRESS LAVORO-CORRELATO Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborato dal sottogruppo interregionale “Stress lavoro-correlato”, 2012
  • La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, INAIL 2017
  • Valutazione del rischio stress lavoro-correlato di Cesvor

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La nostra esperienza è a vostra disposizione