Accordo quadro per i consulenti esterni di Cesvor

Accordo quadro per i consulenti esterni di Cesvor

Aggiornato al 30/12/2019

 

ACCORDO QUADRO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

TRA

Cesvor sas di Bisio Carlo e C. (di seguito identificata come “Cesvor”), con sede legale in via Umberto I, 20, 20862 Arcore (MB), nella persona del suo legale rappresentante, dott. Carlo Bisio, da una parte

E

ciascun consulente esterno (di seguito identificato come “consulente”) dall’altra parte

PREMESSO CHE

a) Cesvor è una società di consulenza e formazione che si avvale anche di consulenti liberi professionisti, ai quali richiede collaborazioni professionali senza vincolo di subordinazione e da espletare secondo le modalità del lavoro autonomo.
b) il consulente è un professionista in possesso di partita iva che svolge prestazioni professionali senza un rapporto di esclusività con Cesvor e senza vincoli di subordinazione con Cesvor, oppure non è in possesso di partita IVA e svolge una prestazione occasionale senza un rapporto di esclusività con Cesvor e senza vincoli di subordinazione con Cesvor.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e stipula quanto segue:

1. Periodo di validità. Gli accordi contenuti nel presente documento riguardano il periodo dalla data odierna fino al termine dell’anno in corso. L’accordo sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non esplicitamente disdetto.
2. Incarichi specifici. Il presente è un accordo quadro che non comporta incarichi di lavoro. Ogni eventuale incarico di lavoro sarà formalizzato a parte tramite una specifica comunicazione che giungerà da Cesvor in forma anche elettronica.
3. Valori giornata. Il lavoro del consulente in progetti di formazione o consulenza è regolato da apposita comunicazione via e-mail, o secondo accordi precedentemente presi.

4. Lavoro accessorio necessario alla prestazione. Gli importi di valore giornata comprendono normalmente il lavoro di backoffice per la progettazione didattica e la preparazione dei materiali, e di quanto necessario al buon esito della prestazione.

5. Lavoro in back office riconosciuto dal cliente. Nel caso in cui il lavoro di back office sia riconosciuto dal Cliente, esso è retribuito al consulente nella misura indicata nell’apposita comunicazione di incarico.
6. Lavoro in back office non riconosciuto dal cliente. Se il cliente non riconosce il lavoro di backoffice ma Cesvor lo richiede al consulente, esso verrà retribuito nella misura indicata nell’apposita comunicazione di incarico.
7. Altre prestazioni. Ogni altra forma di prestazione (es. contributo al project management, lavoro su progetti interni per sviluppo di prodotto, contributo al lavoro commerciale, ecc.) dovrà essere oggetto di specifico accordo anche dal punto di vista economico.
8. Spese a carico del cliente. Se le spese di trasferta sono a carico del cliente, il rimborso al consulente è relativo a quanto concordato con il cliente.
9. Spese a carico di Cesvor. Se le spese di trasferta sono a carico di Cesvor, il rimborso si basa sui giustificativi per le spese preventivamente concordate (e specificate nell’incarico); in caso di utilizzo del proprio automezzo verrà riconosciuto un rimborso pari alla valutazione di costo utilizzando come fonte il sito www.viamichelin.com.
10. Riservatezza dei dati. Le parti stipulano uno specifico Accordo per la riservatezza dei dati che è parte integrante e sostanziale del presente accordo.
11. Privacy dei dati personali e regolamento GDPR. I dati del consulente saranno trattati da Cesvor come da apposita informativa alla quale dovrà essere dato assenso prima di ricevere il primo incarico. I consulenti di Cesvor sono anche Responsabili esterni di trattamento di dati (dati relativi ad altri consulenti, al management di Cesvor, a clienti e fornitori, ecc.), per il quale incarico devono firmare apposita nomina da parte di Cesvor, prima dell’inizio della collaborazione.
12. Know how di Cesvor. Nello specifico Accordo per la riservatezza dei dati è compreso anche un accordo di riservatezza per quanto attiene al know how di Cesvor. Il consulente si impegna alla segretezza dei dati (personali, organizzativi o di altro tipo), anche in forma statistica aggregata, in forma cartacea o elettronica o in altra forma, di cui viene a conoscenza nella collaborazione con Cesvor.
13. Patto di non concorrenza. Il consulente si impegna a non prendere contatti a titolo personale, senza l’autorizzazione scritta di Cesvor, con i clienti presso i quali lavora o ha lavorato per conto di Cesvor, o presso i quali sia stato introdotto da Cesvor anche ove non sia seguita una prestazione professionale. Tale impegno ha una durata di 3 anni dal termine delle prestazioni presso il cliente stesso, o dal momento in cui il consulente sia stato introdotto presso il cliente. Più nello specifico si impegna a non avere collaborazioni professionali con clienti di Cesvor a nessun titolo.
Allo stesso modo Cesvor rispetta i contatti avuti tramite il consulente, impegnandosi a non prendere contatti con essi senza l’autorizzazione del consulente, per la durata di 3 anni dal termine delle prestazioni presso il cliente stesso, o dal momento in cui Cesvor è stata introdotta presso il cliente.
14. Sistemi di Cesvor. Il consulente si impegna a rispettare i sistemi interni di Cesvor che gli verranno comunicati in sede di formalizzazione dell’incarico. In particolare, il consulente è ritenuto al corrente del Codice Etico, della Politica, e del Sistema Qualità e Sicurezza di Cesvor. Il consulente è d’accordo ad essere incluso nel Registro dei consulenti e formatori del Sistema Qualità e Sicurezza di Cesvor, a produrre la documentazione relativa al mantenimento dei requisiti per l’inclusione in tale Registro, e ad informare Cesvor con tempestività di fronte a cambiamenti relativi a tali requisiti.
15. Proprietà intellettuale. Cesvor ritiene importante l’innovazione, la creatività, la ricerca e lo sviluppo. Ove la prestazione del consulente concorra alla produzione originale di opere dell’ingegno, Cesvor riconosce secondo le leggi in vigore la proprietà intellettuale. Lo sfruttamento economico di opere originali sarà di Cesvor se il lavoro del consulente sarà stato retribuito. In caso contrario ne sarà discussa in precedenza la ripartizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data dell’accettazione da parte del consulente

(Nota: l’accettazione può essere manifestata con stampa e firma in cartaceo, oppure contrassegnando l’apposita casella per il consenso a questo accordo nel modulo online per il processo di qualificazione interna)

Aggiornata al 30/12/19

Il legale rappresentante di Cesvor

Carlo Bisio